Assegno di Maternità dei Comuni
L’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.
CHI PUO' USUFRUIRNE:
Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:
♦ alle cittadine italiane
♦ alle cittadine comunitarie
♦ alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
CONTRIBUTO:
L’importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno 2010, sono i seguenti:
♦ assegno di maternità (in misura piena) = Euro 316,25 mensili per complessivi Euro 1.581,25(Euro 316,25 X 5 mesi)
♦ indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 32.967,39.
PER APPROFONDIMENTI:
www.inps.it